Sostenibilità e CSRD: inquadramento normativo dal CNDCEC
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    Sostenibilità e CSRD: inquadramento normativo dal CNDCEC

    Dal 25 settembre 2024, la rendicontazione di sostenibilità è diventata un obbligo per le grandi imprese, i gruppi di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate, oltre a determinate società con sede in Paesi terzi. Il CNDCEC ha pubblicato una guida sull’inquadramento normativo della CSRD.

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    11/10/2024Di 3Bee, Angelina Tortora
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    Obbligo di rendicontazione nella CSRD

    Il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 attua la direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), introducendo l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, sia individuale che consolidata, per le società costituite secondo specifici modelli giuridici, incluse le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese). Uno degli obiettivi principali della normativa è quello di migliorare l'affidabilità e la trasparenza delle informazioni riguardanti la sostenibilità. Le imprese dovranno fornire, in conformità con gli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea – gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – un livello minimo di informazioni su tematiche rilevanti per la sostenibilità.

    Obbligo di rendicontazione nella CSRD

    Revisore della sostenibilità e inquadramento normativo CSRD

    La nuova normativa introduce anche la figura del revisore della sostenibilità, specificando le modalità di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e apportando modifiche al d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Il recepimento delle norme europee in materia di informativa sulla sostenibilità sottolinea il ruolo fondamentale degli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale per supportare le imprese nelle attività di rendicontazione di sostenibilità e, soddisfacendo i requisiti del d.lgs. n. 39, hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”. Una guida per comprendere gli impatti del Decreto sulla normativa precedente, evidenziando l'attenzione continua del CNDCEC su temi di grande rilevanza e attualità per i professionisti del settore.

    Revisore della sostenibilità e inquadramento normativo CSRD
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    Rendicontazione individuale di sostenibilità

    La guida CNDCEC spiega tutte le fasi del decreto illustrando i contenuti della rendicontazione di sostenibilità separatamente gli obiettivi delle strategie, politiche e azioni delle imprese relative a questioni di sostenibilità, sia per la rendicontazione individuale (art. 3) che per quella consolidata (art. 4). L'articolo 3 del Decreto si concentra sulla rendicontazione individuale di sostenibilità, specificando: 1. le imprese obbligate, ovvero le grandi imprese e le piccole e medie imprese quotate, come delineato nell'art. 3, comma 1; 2. i contenuti minimi richiesti per la rendicontazione individuale, che devono includere informazioni necessarie per comprendere l'impatto dell'impresa su persone e ambiente, nonché come le questioni di sostenibilità possano generare rischi e opportunità con effetti finanziari; 3. la posizione della rendicontazione individuale, che deve essere inserita in una sezione dedicata della relazione sulla gestione.

    Rendicontazione individuale di sostenibilità

    Modello business e rendicontazione aziendale per CSRD

    In particolare, l'art. 3, comma 2, stabilisce che la rendicontazione deve contenere una breve descrizione del modello di business e della strategia aziendale, evidenziando: - la resilienza del modello rispetto ai rischi legati alle questioni di sostenibilità e le opportunità connesse a tali questioni; - i piani dell'impresa, comprese le azioni di attuazione e i piani finanziari per garantire la compatibilità con una transizione verso un'economia sostenibile; - il modello e la strategia applicata considerano le esigenze degli stakeholder e il loro impatto sulle questioni di sostenibilità: - le modalità di attuazione della strategia in relazione alle questioni di sostenibilità. Inoltre, è richiesta una descrizione degli obiettivi definiti nel tempo relativi alle questioni di sostenibilità, inclusi obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 e il 2050, con una dichiarazione sui progressi fatti e se tali obiettivi si basano su prove scientifiche.

    Modello business e rendicontazione aziendale per CSRD
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    Rendicontazione di sostenibilità e due diligence

    Nella rendicontazione di sostenibilità e il modello di business adottato bisognerà specificare: 1. ll ruolo degli organi di amministrazione e controllo riguardo alle questioni di sostenibilità, comprese le loro competenze; 2. Le politiche aziendali in relazione alle questioni di sostenibilità; 3. Le Informazioni sui sistemi di incentivazione legati agli obiettivi di sostenibilità per i membri degli organi di amministrazione; 4. Una descrizione delle procedure di due diligence relative alle questioni di sostenibilità, dei principali impatti negativi legati alle attività dell'impresa e delle azioni intraprese con una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi; 5. Indicatori pertinenti per comunicare le informazioni di cui ai punti precedenti.

    Rendicontazione di sostenibilità e due diligence
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    Rendicontazione in conformità agli standard ESRS

    Le imprese devono indicare le procedure adottate per raccogliere le informazioni incluse nella rendicontazione, in conformità con gli standard di rendicontazione europei (ESRS). In casi eccezionali, previa motivata deliberazione dell'organo di amministrazione, alcune informazioni possono essere omesse se la loro divulgazione potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Tuttavia, l'omissione non è consentita se compromette la comprensione dell'andamento e dei risultati dell'impresa.

    Rendicontazione in conformità agli standard ESRS

    Rendicontazione consolidata

    Il Decreto fornisce indicazioni sui contenuti minimi e sulle modalità di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità da includere nella rendicontazione consolidata delle società madri di grandi gruppi. Questa rendicontazione deve essere conforme agli ESRS e, se la società madre rileva differenze significative tra i rischi o impatti del gruppo e quelli delle sue controllate, dovrà fornire spiegazioni adeguate. Il Decreto stabilisce anche il regime applicabile alle controllate e succursali di società madri extra-europee che generano ricavi superiori a 150 milioni di euro.

    Rendicontazione consolidata

    Attestazione sulla conformità della rendicontazione

    Il Decreto (all'articolo 8, comma 1), stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità deve essere attestata da un revisore, noto come "revisore della sostenibilità", che deve essere abilitato secondo il d.lgs. n. 39/2010. La guida CNDCEC precisa che il revisore è incaricato di esprimere le proprie conclusioni riguardo a: 1. la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne regolano la redazione; 2. la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione; 3. l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852; 4. secondo l'art. 8, comma 4, le conclusioni della relazione di attestazione (ex art. 14-bis, d.lgs. 39/2010) si basano su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Dopo l'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione Europea (direttiva 2006/43/CE) l'incarico sarà orientato a ottenere un livello di sicurezza ragionevole.

    Attestazione sulla conformità della rendicontazione

    Revisore della sostenibilità e requisiti professionali

    L'introduzione della figura del "revisore della sostenibilità" ha un impatto diretto sulla struttura del d.lgs. 39/2010, portando all'inserimento di articoli che disciplinano le fasi dell'attività di revisione della sostenibilità, analogamente a quanto già previsto per il revisore legale dei conti. Secondo l'art. 8, commi 2 e 3, il revisore incaricato di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità può essere: a) lo stesso revisore legale persona fisica che si occupa della revisione legale del bilancio (comma 2); b) una società di revisione legale abilitata ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, che può coincidere con quella incaricata della revisione legale del bilancio, a condizione che l'attestazione sia firmata da un revisore della sostenibilità (comma 3).

    Revisore della sostenibilità e requisiti professionali

    Per le PMI rendicontazione semplificata

    In riferimento alla normativa CSRD e la rendicontazione sostenibile, la guida CNDCEC precisa che le piccole e medie imprese quotate possono limitare la loro rendicontazione a informazioni specifiche, come una descrizione del modello aziendale, delle politiche di sostenibilità e dei principali impatti e rischi legati a tali questioni. In questo contesto, la XNatura Platform, by 3Bee Ecosystem permette di identificare e colmare i gap su natura, clima e biodiversità di aziende, municipalità e parchi naturali, monitorando in modo semplice e veloce quattro indici di rischio principali in conformità agli standard internazionali e individuando una vera e propria strategia climatica e di biodiversità, sulla base degli impatti rilevati e sulle dipendenze dai servizi ecosistemici direttamente coinvolti.

    Per le PMI rendicontazione semplificata
    11/10/2024Di 3Bee, Angelina Tortora
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