Provvedimento
Il Ministero della Salute, con Nota DGSAF 5086 del 2 Marzo 2020, ha chiarito che nelle “zone di protezione” (tutto il territorio nazionale) non possano essere differite le attività produttive e zootecniche (accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero). Gli apicoltori dunque, essendo inquadrati in questa tipologia di attività, possono proseguire i propri lavori in apiario ma sono tenuti a rispettare le procedure previste dall’Autorità competente. Raffaele Cirone, presidente FAI Nazionale, ha chiarito in una nota quali sono le procedure da rispettare: Gli spostamenti degli Apicoltori sul territorio nazionale sono da motivarsi in ordine a “comprovate esigenze lavorative, “situazione di necessità” e “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”; Le motivazioni sono da documentare attraverso l’apposito modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno, che potrà essere fornito al momento del controllo